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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle
crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi
di aeromobili giganti, la Societa' per azioni esercizi aeroportuali
(SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedera', oltre che alla esecuzione delle
opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto
della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona
sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla
rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle
infrastrutture di volo ed alle altre sistemazioni occorrenti, in
conformita' al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio
superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento
verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione
stipulata tra lo Stato e la stessa Societa' e alle condizioni
stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della
legge 18 aprile 1962, n. 194.
I terreni di proprieta' privata, ricadenti nella suddetta zona di
ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilita'
gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso
aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Societa'
stessa.
Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato
e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima,
saranno precisate le opere da eseguire e le modalita' di attuazione.