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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli allievi dell'Accademia aeronautica ammessi con concorso
ordinario alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe
assumono all'atto dell'ammissione in Accademia una ferma di anni sei;
all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, gli
allievi del ruolo naviganti devono assumere l'obbligo di permanere in
servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni
quattordici.