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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico
delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive
modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono
sostituite, rispettivamente, dal seguente testo:
"b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:
1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire
30.000);
2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo
di lire 10.000)".
Note
"La tassa e' dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra,
estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo
stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello
d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.
Le parti accessorie non sono soggette a tassa.
La tassa non e' dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunita'
economica europea.
La tassa non e' altresi' dovuta per le importazioni di armi, e loro
parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano
di provata origine italiana e cioe':
in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;
in importazione temporanea per riparazioni, revisioni,
sostituzioni o lavorazioni in genere;
in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita,
esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del
genere fuori del territorio nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO