Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 97 del codice civile, approvato con il regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:
"Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione
deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per
riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova
dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro
documento necessario a provare la liberta' degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potesta' debbono
dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la
richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di
cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e
completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente e' resa e
sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata
dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma,
l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di
impedimento di parentela o di affinita' a termini e per gli effetti
di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari,
l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO