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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino, alla data di entrata in
vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura
tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale
addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la parte delle
prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi
annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34
del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con
regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modifiche, e'
elevata al 75 per cento ed e' trasferita al fondo di integrazione di
cui al menzionato articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO