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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli esercizi di caffe', bar, latterie, gelaterie, pasticcerie,
birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde,
osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar
e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi
o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel
corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma
dell'articolo 5.