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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del registro)
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio
all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande
disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le
rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede
fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o
bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o
mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al
pubblico.
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui
sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle
eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono
abitualmente praticati.
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita
le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.