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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno
1937, n. 847, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dispone che i mandati di pagamento relativi ai
sussidi in denaro a carattere periodico e gli assegni vitalizi
elargiti per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti
dal tesoriere a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente
intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.
E' data facolta' all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso
mezzo, di cui al comma precedente, anche per altre forme di
assistenza in denaro.
In questi casi, il certificato di addebitamento in conto corrente
costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO