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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I veicoli a motore, con accensione comandata, destinati a circolare
su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote,
un peso complessivo a pieno carico autorizzato di 400 chilogrammi ed
una velocita' massima indicata dal costruttore non inferiore a 50
chilometri orari, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole e
delle macchine operatrici, sono soggetti, per quanto riguarda la
omologazione del tipo e delle modifiche alle caratteristiche
costruttive essenziali e l'approvazione a seguito di analoghi
accertamenti tecnici, oltre che alle disposizioni previste dagli
articoli 53 e 54 del testo unico delle norme concernenti la
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli
219 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 alle
norme della presente legge.