Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5
giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13
luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo
delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore
delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi
periodo anche oltre la data di entrata in vigore della successiva
legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero
all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle
terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in
relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.