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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4
luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di
grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una
percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la
pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego
di uova.