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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto
di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica
sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78,
paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di
pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi
il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28
novembre 1947, n. 1430.