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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci
importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330,
quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle
disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e
delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle
Comunita' europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25
giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.
La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le
quali la relativa dichiarazione d'importazione e' stata accettata
successivamente al 30 giugno 1968.