Legge Ordinaria n. 475 del 19/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1971 n. 189)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290,
recante   interventi   a   favore   delle  popolazioni  di  Pozzuoli,
danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo  1,  lettera  c), le parole: "attivita' commerciali ed
artigiane"  sono  sostituite  con  le parole: "attivita' commerciali,
artigiane e professionali";

  alla  lettera  g)  dopo  la  parola:  "ripristino" sono aggiunte le
parole: "di edifici pubblici e di uso pubblico";

  la lettera h) e' sostituita con la seguente:
    "h)   alla  concessione  ai  proprietari  di  unita'  immobiliari
sgomberate,  di  contributi per la riparazione o per la ricostruzione
delle  stesse  nelle  aree  del  piano  di cui al successivo articolo
3-bis";

  dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "All'approvazione  dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno
della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle
opere,   nonche'   alla  concessione  dei  contributi  e  agli  altri
interventi  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in
deroga  ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Campania".

  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Ai  proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di
ordinanza  di  sgombero o di provvedimento a tutela della incolumita'
pubblica  emessi fino alla data del 31 maggio 1971 ma suscettibili di
riutilizzazione  previ opportuni lavori di consolidamento e restauro,
anche nella fase bradisismica attuale, e' concesso un contributo pari
all'importo  dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione
dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un
massimo  di  lire 3 milioni per unita' immobiliare abitativa e lire 1
milione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad attivita' commerciale,
artigiana o professionale";

  il terzo comma e' soppresso.

  All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvede al trasferimento in
altra   zona   del   territorio   comunale  delle  unita'  abitative,
commerciali,  artigiane  e  professionali  dello  abitato di Pozzuoli
interessate  dai  recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di
organica riparazione".

  Il secondo comma e' sostituito con il seguente:
    "Le  unita' abitative, commerciali, artigiane e professionali del
rione  Terra,  per  i  peculiari  valori  storici  e ambientali dello
stesso,  sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverra' a
cura  e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo
Stato   provvede   alla  loro  conservazione,  fino  alla  definitiva
sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico".

  Al  terzo comma le parole: "Ministro per i lavori pubblici d'intesa
con"   sono  sostituite  con  le  parole:  "provveditore  alle  opere
pubbliche per la Campania, sentita".

  Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
    "Nel  termine  di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di
conversione   del   presente  decreto,  il  provveditore  alle  opere
pubbliche  per  la Campania, in relazione alle somme stanziate con il
decreto  medesimo,  predispone, d'intesa con il sindaco del comune di
Pozzuoli,  il  piano  delle  opere  e  degli interventi necessari per
attuare i provvedimenti di cui al primo comma".

  Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

                             Art. 3-bis.

  "Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:
    1)  le  aree  destinate  alla  costruzione di case per i fini del
presente decreto;
    2)  le  opere  pubbliche  indispensabili  alla  funzionalita' dei
relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.
  Il  piano  deve  utilizzare  le  zone  gia' destinate alla edilizia
economica  e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai
sensi   della  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  con  i  successivi
adeguamenti  in  dipendenza  delle esigenze derivanti dall'attuazione
del presente decreto".

  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  Provveditorato  alle  opere  pubbliche  per  la  Campania e'
autorizzato  ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella citta'
di  Pozzuoli,  gli  immobili  e  le relative aree di sedime, compresi
nell'elenco  o  nel  perimetro  di  cui  all'articolo  3,  nonche'  a
procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si
ritenga  opportuno  abbattere  per ragioni igieniche e di incolumita'
pubblica".
  Il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

  All'articolo 6, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Le  aree  risultanti  dalle  demolizioni passano a far parte del
patrimonio  comunale  con  il vincolo della inedificabilita' salva la
eventuale  utilizzazione  per  edifici di interesse pubblico previsti
dal piano regolatore generale";

  al  secondo  comma, le parole: "piano di zona", sono sostituite con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis".

  All'articolo  7,  al  primo  comma  le parole: "piano di zona" sono
sostituite  con  le  parole:  "piano  di  cui  al precedente articolo
3-bis";

  dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "Dall'ammontare  del  contributo calcolato ai sensi delle lettere
a),  b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve
essere detratta l'indennita' di espropriazione determinata in base al
precedente articolo 4";

  il secondo comma e' sostituito con i seguenti:
    "Il  contributo  medesimo  e'  concesso  a  ciascun  proprietario
limitatamente  alla  prima  unita'  immobiliare  destinata  ad uso di
abitazione.  Per  le altre unita', oltre la prima, destinate del pari
ad  uso  di  abitazione,  il  contributo e' concesso, per ciascuna di
esse,  entro  il  limite  massimo  di  lire  5 milioni. Il contributo
complessivo  non  potra',  comunque,  eccedere  la  somma  di lire 18
milioni.
  Per  le  unita' immobiliari che in virtu' della disposizione di cui
al  precedente  comma non possono godere del contributo statale viene
corrisposta unicamente la relativa indennita' di espropriazione";

  all'ultimo  comma,  le parole: "piano di zona", sono sostituite con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis".

  All'articolo   8,   secondo   comma,   dopo   le   parole:  "unita'
immobiliari", sono aggiunte le parole: "riunendosi in cooperative o".

  All'articolo  9,  primo  comma, dopo le parole: "della approvazione
del  progetto",  sono  aggiunte  le  parole: "e della concessione del
contributo";

  al  secondo  comma, le parole: "piano di zona", sono sostituite con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis".

  All'articolo  11, il primo e il secondo comma sono sostituiti con i
seguenti:
    "Gli  alloggi  ed  i  locali  costruiti  ai  sensi  dell'articolo
precedente  sono  dati  in consegna all'Istituto autonomo per le case
popolari  della  provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla
lettera  b) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una
contabilita'  separata  e  sono assegnati esclusivamente in locazione
semplice  dal  consiglio  di  amministrazione  dello  stesso istituto
integrato  con  tre  rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal
consiglio  comunale  con  voto  limitato  a  due  e  dei quali uno in
rappresentanza  delle  minoranze  e  con tre rappresentanti designati
dalle locali organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
  In  deroga  alle  vigenti norme i criteri per la determinazione del
canone   di   locazione,   nonche'   i   requisiti   degli  aspiranti
all'assegnazione  degli  alloggi e dei locali per la formazione della
graduatoria,  sono  determinati  dal  Ministro  per i lavori pubblici
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dando   la   precedenza  alle  famiglie  meno  abbienti  che  avevano
l'alloggio  negli  immobili  sgomberati in dipendenza dell'attuazione
del presente decreto".

  All'articolo  12,  primo  comma, dopo le parole: "presente decreto"
sono aggiunte le parole: "da realizzarsi nell'ambito del piano di cui
al precedente articolo 3-bis".

  All'articolo  14,  al  secondo  comma,  dopo le parole: "i progetti
esecutivi delle opere" e' aggiunta la parola: "sono";

  alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: "e dal sindaco
di Pozzuoli".

  All'articolo    15,    secondo    comma,    le    parole:    "forma
pubblico-amministrativa"   sono  sostituite  con  le  parole:  "forma
pubblica amministrativa".

  All'articolo  17,  primo comma, dopo la parola: "etnografico", sono
aggiunte le parole: "con la possibilita' di ristrutturare all'interno
dello  stesso,  a  mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei
limiti  compatibili  con  l'esigenza  di sicurezza e di dotazione dei
servizi";

  al  secondo  comma,  i  nn.  1),  2), 3) e 5) sono sostituiti con i
seguenti:
    "1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;
    2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un
suo delegato;
    3)  dal  sovrintendente  ai  monumenti  e dal sovrintendente alle
antichita' della Campania, o da loro delegati;
    5)  da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente
della giunta regionale";

  alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), e' aggiunto il seguente
numero:
    "8)  dal  presidente  dell'Azienda  di  soggiorno  e  turismo  di
Pozzuoli";

  all'ultimo   comma,   le   parole:  "del  progetto  vincente"  sono
sostituite con le parole: "del progetto o dei progetti vincenti".

  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  Ministro  per  i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere
nei   limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al  presente  decreto  al
ripristino  di  edifici  pubblici  e di uso pubblico e dei servizi di
fognature  ed  acquedotti  del  centro  urbano  di  Pozzuoli, ed agli
interventi  di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti
l'abitato    nonche'   all'adeguamento   delle   strutture   portuali
conseguente al sollevamento del suolo".

  All'articolo 21, primo comma, la parola: "Napoli" e' sostituita con
la parola: "Pozzuoli";

  al terzo comma dopo le parole: "a regolarne i rapporti di reciproca
collaborazione  con" sono aggiunte le parole: "Il Consiglio nazionale
delle ricerche e";

  alla   fine   del  quinto  comma  sono  aggiunte  le  parole:  "due
rappresentanti  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche esperti in
vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli".

  All'articolo 22, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "Le  domande,  gli  atti,  i  provvedimenti, i contratti comunque
relativi    all'attuazione   del   presente   decreto   e   qualsiasi
documentazione  diretta  a  conseguire  i  benefici sono esenti dalle
imposte   di  bollo,  di  registro  ed  ipotecarie,  dalle  tasse  di
concessione   governativa,   dai  diritti  catastali,  nonche'  dagli
emolumenti  dovuti  ai  conservatori  dei  registri immobiliari e dai
tributi  speciali  previsti  dalla tabella A, titolo I, allegata alla
legge 28 ottobre 1970, n. 777";

  dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    "Per  conseguire  le  esenzioni tributarie stabilite dal presente
articolo   i   contribuenti   devono   presentare  una  dichiarazione
rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente,
attestante che l'atto o il contratto e' posto in essere per i fini di
cui al presente decreto".

  All'articolo 25, primo comma, dopo le parole: "e 22 luglio 1966, n.
613", sono aggiunte le parole: "e dei pescatori".

  All'articolo 32, dopo la parola: "Napoli", sono aggiunte le parole:
"e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli".

  All'articolo 33, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "La   riscossione   dei  tributi,  nonche'  delle  sovrimposte  e
addizionali,  sospesi  con  decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n.
451818,  che  risultino  dovuti dai contribuenti, sara' effettuata, a
partire  dalla  scadenza  di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza
applicazione  delle  maggiorazioni  previste  dalle  leggi 21 ottobre
1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1971

                               SARAGAT

                                                 COLOMBO-RESTIVO-GAVA
                                                 - PRETI - LAURICELLA
                                                     - DONAT-CATTIN -
                                                  - FERRARI AGGRADI -
                                                             GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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