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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 giugno 1971 n. 289,
concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate
della Sicilia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i
seguenti:
"Restano validi gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere
di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e
sino all'entrata in vigore del presente decreto.
I capi delle sezioni autonome del genio civile di Agrigento,
Palermo e Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni
singola provincia, una documentata relazione sulle opere eseguite;
sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti
direttamente o a mezzo degli enti delegati o concessionari, con
l'indicazione delle imprese invitate a concorrere e di quelle
risultanti vincitrici, specificando per ognuna il ribasso d'asta
applicato; sulle necessita' finanziarie per la realizzazione dei
lavori e in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficolta'
insorte o insorgenti nel processo di ricostruzione, riferendo in
particolare su tempi e sui modi di attuazione delle opere di
riparazione e di ricostruzione predisposte ed approvate
dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968.
Le relazioni dovranno essere fatte pervenire, non oltre il
ventesimo giorno successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero
dei lavori pubblici, al Ministero del tesoro, all'ispettorato
generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e ai
sindaci dei comuni interessati alle opere di ricostruzione e di
riparazione.
Per provvedere alle indifferibili esigenze di funzionamento
dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968 e' autorizzata l'assunzione di personale a contratto
privato con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento
economico da determinarsi, su proposta motivata dell'ispettore
generale preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il
limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.
I contratti di cui al comma precedente sono stipulati a tempo
determinato con scadenze che non possono superare il limite fissato
dal primo comma del presente articolo per il funzionamento
dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968.
All'assunzione provvede, in base alle effettive esigenze,
l'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il
personale con mansioni di archivista, di stenodattilografo, di
autista e di usciere, non potra' superare complessivamente l'aliquota
del 30 per cento del personale con mansioni tecniche ed
amministrative assunto per la progettazione, la gestione, la
esecuzione ed il controllo delle opere di riparazione e di
ricostruzione delle zone terremotate.
Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le
mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un
esame preventivo di idoneita' da parte di una commissione composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, che la presiede, dal consigliere di Stato facente parte del
comitato tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le
zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dal direttore della
ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di
segretario della commissione sono esplicate da un funzionario
dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore
generale".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "degli articoli 1 e 2" sono
sostituite con le parole: "dell'articolo 1".
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
Art. 3-bis.
"Alla fine del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, sono aggiunte le parole:
"Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della
perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base
di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da
parte dell'ispettorato, il proprietario puo' dare inizio
all'esecuzione dei lavori".
Il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n.
21, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni e'
effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le
domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate
dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi".
L'art. 3-bis aggiunto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968,
n. 79, e' sostituito dal seguente:
"I contributi di cui al precedente articolo possono essere
concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, purche' il competente
ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati
dall'evento sismico e purche' i lavori corrispondano alle
prescrizioni del presente decreto "".
All'articolo 4, dopo il primo capoverso, e' aggiunto il seguente:
"Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva
necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la
realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei
progetti stessi, puo' richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza
di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della
registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo".
Al terzo capoverso le parole: "per mezzo degli uffici del genio
civile" sono sostituite con le parole: "per mezzo delle sezioni
autonome del genio civile".
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
Art. 4-bis.
"L'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la
riparazione o ricostruzione degli immobili avviene in riunioni
periodiche presso il comune interessato, alle quali partecipano,
oltre il sindaco del comune stesso, a richiesta del quale sono
indette le riunioni, un rappresentante della sezione autonoma del
genio civile competente per territorio ed un rappresentante
dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle
riunioni suddette, oltre il sindaco del comune interessato, un
rappresentante dell'ufficio del genio civile e un rappresentante
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per
territorio".
Art. 4-ter.
"Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai
comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice,
Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il
restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico,
archeologico o monumentale.
Il programma di dette opere e' predisposto dalle sopraintendenze ai
monumenti, alle gallerie e alle antichita' competenti per territorio,
sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.
L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione
degli immobili di interesse artistico o monumentale puo' essere
affidata in concessione dallo ispettorato generale per le zone
colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle sopraintendenze
competenti per territorio".
L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
"Dopo il primo capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, e' inserito il seguente:
"Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee
telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree
occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la
ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle
aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di
competenza dell'ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968, si provvede a spese dell'ispettorato
medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i
lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le
opere sono eseguite dagli enti proprietari ai quali i lavori sono
dati in concessione "".
All'articolo 7, quarto comma, le parole: "Entro tre anni" sono
sostituite con le parole: "Entro due anni", e la parola: "triennio"
con la parola: "biennio".
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
Art. 8-bis.
"Le aree e relativi immobili che risultano liberi in conseguenza
della soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto
Palermo-Salaparuta sono cedute gratuitamente ai comuni secondo la
rispettiva competenza territoriale. Tali aree ed immobili saranno
utilizzati esclusivamente per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria o per altre opere di interesse
pubblico".
Art. 8-ter.
"All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: "dei
conventi cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di
Tagliavia in provincia di Palermo" sono sostituite con le parole:
"del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di
Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in
provincia di Palermo"".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
Art. 9-bis.
"E' prorogato al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per
la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a
favore delle aziende agricole danneggiate, limitatamente alla
ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e
pertinenze agricole".
Art. 9-ter.
"La proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970,
n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima".
All'articolo 10 le parole: "al 31 dicembre 1971" sono Sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972".
All'articolo 10, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11
della legge 5 febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei
commercianti e' titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi
della camera di commercio, industria e agricoltura".
All'articolo 11, le parole: "al 31 dicembre 1971" sono sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972".
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
Art. 11-bis.
"Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a
favore dei cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente
al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attivita' in altri comuni
delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, sempre che il
reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni ai fini
dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000".
Art. 11-ter.
"La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' prorogata al
31 dicembre 1972".
Art. 11-quater.
"Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31
del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1971".
L'articolo 14 e' soppresso.
All'articolo 15, secondo comma, le parole: "per l'anno finanziario
1971", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1971 e
1972".
Il terzo comma e' sostituito con il seguente:
"Al fine predetto, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni
per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno".
All'articolo 17, il primo capoverso e' sostituito con il seguente:
"Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, e'
autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni che sara' stanziata
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705
milioni e lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974".
All'articolo 18, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"All'onere di lire 11.000 milioni derivante per l'anno
finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15
del presente decreto si provvede con le disponibilita' risultanti per
l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17".
Dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:
Art. 18-bis.
"Presso l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto
del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241,
e' istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.
L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli
atti emanati dall'ispettorato generale.
All'ufficio distaccato della Corte dei conti e' preposto un
consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana,
istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato
da un primo referendario, o referendario in servizio alla data di
conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione
medesima.
La Corte dei conti provvedera' all'assegnazione del personale per
il funzionamento di detto ufficio.
L'ufficio distaccato iniziera' il suo funzionamento il 30° giorno
successivo a quello della conversione in legge del presente
decreto-legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n.
655, in quanto applicabili".
Art. 18-ter.
"I termini di decadenza previsti dalle leggi per le zone
terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in
favore di coloro che hanno subito danni, si intendono riferiti
esclusivamente alla presentazione della domanda.
La relativa documentazione puo' essere presentata successivamente".
Art. 18-quater.
"L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-ter e' posto a
carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Saint Vincent, addi' 30 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
PRETI - LAURICELLA -
NATALI - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO