Legge Ordinaria n. 491 del 30/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1971 n. 193)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  1 giugno 1971 n. 289,
concernente  ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate
della Sicilia, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i
seguenti:
    "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti relativi alle opere
di riparazione e di ricostruzione compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e
sino all'entrata in vigore del presente decreto.
  I  capi  delle  sezioni  autonome  del  genio  civile di Agrigento,
Palermo  e  Trapani sono tenuti a redigere, ogni trimestre e per ogni
singola  provincia,  una  documentata relazione sulle opere eseguite;
sullo stato di avanzamento delle opere iniziate; sugli appalti svolti
direttamente  o  a  mezzo  degli  enti  delegati o concessionari, con
l'indicazione  delle  imprese  invitate  a  concorrere  e  di  quelle
risultanti  vincitrici,  specificando  per  ognuna  il ribasso d'asta
applicato;  sulle  necessita'  finanziarie  per  la realizzazione dei
lavori  e  in genere su ogni circostanza atta a rimuovere difficolta'
insorte  o  insorgenti  nel  processo  di ricostruzione, riferendo in
particolare  su  tempi  e  sui  modi  di  attuazione  delle  opere di
riparazione    e    di   ricostruzione   predisposte   ed   approvate
dall'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio 1968.
  Le   relazioni  dovranno  essere  fatte  pervenire,  non  oltre  il
ventesimo  giorno  successivo alla scadenza trimestrale, al Ministero
dei   lavori  pubblici,  al  Ministero  del  tesoro,  all'ispettorato
generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del gennaio 1968 e ai
sindaci  dei  comuni  interessati  alle  opere  di ricostruzione e di
riparazione.
  Per   provvedere   alle  indifferibili  esigenze  di  funzionamento
dell'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio  1968  e'  autorizzata  l'assunzione di personale a contratto
privato  con il limite numerico, con le mansioni e con il trattamento
economico   da  determinarsi,  su  proposta  motivata  dell'ispettore
generale  preposto all'ispettorato medesimo, con decreto del Ministro
per  i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il
limite massimo di spesa di lire 250 milioni annui.
  I  contratti  di  cui  al  comma  precedente sono stipulati a tempo
determinato  con  scadenze che non possono superare il limite fissato
dal   primo   comma   del  presente  articolo  per  il  funzionamento
dell'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio 1968.
  All'assunzione   provvede,   in   base   alle  effettive  esigenze,
l'ispettore  generale  per  le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968, previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
  Nel contingente previsto dal comma quinto del presente articolo, il
personale  con  mansioni  di  archivista,  di  stenodattilografo,  di
autista e di usciere, non potra' superare complessivamente l'aliquota
del   30   per   cento   del   personale  con  mansioni  tecniche  ed
amministrative   assunto   per  la  progettazione,  la  gestione,  la
esecuzione   ed   il  controllo  delle  opere  di  riparazione  e  di
ricostruzione delle zone terremotate.
  Per  la  valutazione  delle  attitudini  specifiche  a  svolgere le
mansioni  cui  saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un
esame  preventivo  di  idoneita' da parte di una commissione composta
dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968,  che  la  presiede,  dal consigliere di Stato facente parte del
comitato  tecnico amministrativo presso l'ispettorato generale per le
zone  colpite  dai  terremoti  del gennaio 1968 e dal direttore della
ragioneria   regionale   dello  Stato  di  Palermo.  Le  funzioni  di
segretario   della  commissione  sono  esplicate  da  un  funzionario
dell'ispettorato    generale   anzidetto   designato   dall'ispettore
generale".

  All'articolo 3, primo comma, le parole: "degli articoli 1 e 2" sono
sostituite con le parole: "dell'articolo 1".

  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

                             Art. 3-bis.

  "Alla  fine  del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, sono aggiunte le parole:
    "Lo  stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della
perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base
di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da
parte    dell'ispettorato,   il   proprietario   puo'   dare   inizio
all'esecuzione dei lavori".
  Il  penultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n.
21, e' sostituito dal seguente:
    "Il  pagamento  del contributo e delle eventuali anticipazioni e'
effettuato  dal  sindaco del comune al quale sono state presentate le
domande   di   contributo   sulle   somme   a  tal  fine  accreditate
dall'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi".
  L'art.  3-bis  aggiunto  dalla  legge  18  marzo  1968,  n. 241, di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968,
n. 79, e' sostituito dal seguente:
    "I  contributi  di  cui  al  precedente  articolo  possono essere
concessi  anche  se  i  lavori  siano  stati  eseguiti  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  presente legge, purche' il competente
ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati
dall'evento   sismico   e   purche'   i   lavori  corrispondano  alle
prescrizioni del presente decreto "".

  All'articolo 4, dopo il primo capoverso, e' aggiunto il seguente:
    "Nei  progetti  l'ispettorato generale indica la spesa preventiva
necessaria  per  l'acquisizione  degli  immobili  occorrenti  per  la
realizzazione  dei  progetti  medesimi  e,  dopo  l'approvazione  dei
progetti stessi, puo' richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza
di  cui  agli  articoli  71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n.
2359,   e   successive   modificazioni,   anche   in  pendenza  della
registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo".

  Al  terzo  capoverso  le  parole: "per mezzo degli uffici del genio
civile"  sono  sostituite  con  le  parole:  "per mezzo delle sezioni
autonome del genio civile".

  Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

                             Art. 4-bis.

  "L'esame  delle  perizie  dei  danni  subiti  e dei progetti per la
riparazione  o  ricostruzione  degli  immobili  avviene  in  riunioni
periodiche  presso  il  comune  interessato,  alle quali partecipano,
oltre  il  sindaco  del  comune  stesso,  a  richiesta del quale sono
indette  le  riunioni,  un  rappresentante della sezione autonoma del
genio   civile   competente   per  territorio  ed  un  rappresentante
dell'ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio 1968. Quando si tratti di fabbricati rurali, partecipano alle
riunioni  suddette,  oltre  il  sindaco  del  comune  interessato, un
rappresentante  dell'ufficio  del  genio  civile  e un rappresentante
dell'ispettorato    provinciale   dell'agricoltura   competenti   per
territorio".

                             Art. 4-ter.

  "Il  Ministro  per  i lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai
comuni  di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice,
Poggioreale,  Santa  Ninfa,  la  somma  di  lire  500  milioni per il
restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico,
archeologico o monumentale.
  Il programma di dette opere e' predisposto dalle sopraintendenze ai
monumenti, alle gallerie e alle antichita' competenti per territorio,
sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.
  L'esecuzione  delle  opere di restauro, riparazione o conservazione
degli  immobili  di  interesse  artistico  o  monumentale puo' essere
affidata  in  concessione  dallo  ispettorato  generale  per  le zone
colpite   dai   terremoti   del  gennaio  1968  alle  sopraintendenze
competenti per territorio".

  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
    "Dopo  il primo capoverso dell'articolo 16 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, e' inserito il seguente:
    "Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee
telefoniche  ed  elettriche,  necessari  per  rendere  libere le aree
occorrenti  per  l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la
ricostruzione  fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle
aree  relative,  nonche'  per  la  realizzazione di tutte le opere di
competenza   dell'ispettorato   generale  per  le  zone  colpite  dai
terremoti  del  gennaio  1968,  si  provvede a spese dell'ispettorato
medesimo,  previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i
lavori  necessari,  sentito  il  comitato  tecnico amministrativo. Le
opere  sono  eseguite  dagli  enti proprietari ai quali i lavori sono
dati in concessione "".

  All'articolo  7,  quarto  comma,  le  parole: "Entro tre anni" sono
sostituite  con  le parole: "Entro due anni", e la parola: "triennio"
con la parola: "biennio".

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

                             Art. 8-bis.

  "Le  aree  e  relativi immobili che risultano liberi in conseguenza
della  soppressione  della  linea  ferroviaria  a scartamento ridotto
Palermo-Salaparuta  sono  cedute  gratuitamente  ai comuni secondo la
rispettiva  competenza  territoriale.  Tali  aree ed immobili saranno
utilizzati   esclusivamente   per   la   realizzazione  di  opere  di
urbanizzazione  primaria  e secondaria o per altre opere di interesse
pubblico".

                             Art. 8-ter.

  "All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, le parole: "dei
conventi  cappuccini  di  Palermo,  delle  Benedettine di Alcamo e di
Tagliavia in provincia di Palermo" sono sostituite con le parole:
    "del  Monastero  dell'Angelo  custode  -  ordine benedettino - di
Alcamo  e  dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in
provincia di Palermo"".

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

                             Art. 9-bis.

  "E'  prorogato  al 31 dicembre 1971 il termine previsto dall'ultimo
comma  dell'articolo  24  del  decreto-legge 27 febbraio 1969, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per
la presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a
favore   delle   aziende  agricole  danneggiate,  limitatamente  alla
ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e
pertinenze agricole".

                             Art. 9-ter.

  "La  proroga prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1970,
n. 21, decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima".

  All'articolo  10  le  parole: "al 31 dicembre 1971" sono Sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972".

  All'articolo 10, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
    "Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11
della  legge  5  febbraio 1970, n. 21, a favore degli artigiani e dei
commercianti  e'  titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi
della camera di commercio, industria e agricoltura".

  All'articolo  11,  le parole: "al 31 dicembre 1971" sono sostituite
con le parole: "al 31 dicembre 1972".

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

                            Art. 11-bis.

  "Le  disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a
favore  dei  cittadini che, avendo il domicilio fiscale anteriormente
al  15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5
febbraio  1970,  n. 21, svolgono la propria attivita' in altri comuni
delle  province  di  Palermo,  Trapani  ed  Agrigento,  sempre che il
reddito  imponibile  iscritto  a  ruolo  nei  singoli  anni  ai  fini
dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000".

                            Art. 11-ter.

  "La    decurtazione   del   canone   prevista   dall'ultimo   comma
dell'articolo  28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' prorogata al
31 dicembre 1972".

                           Art. 11-quater.

  "Per  la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31
del   decreto-legge   22   gennaio   1968,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  18  marzo  1968, n. 182, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  lire  500 milioni da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1971".

  L'articolo 14 e' soppresso.

  All'articolo  15, secondo comma, le parole: "per l'anno finanziario
1971", sono sostituite con le parole: "per gli anni finanziari 1971 e
1972".

  Il terzo comma e' sostituito con il seguente:
    "Al  fine predetto, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni
per  ciascuno  degli  anni  finanziari 1971 e 1972 che sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno".

 All'articolo 17, il primo capoverso e' sostituito con il seguente:
    "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  162.450 milioni che sara' stanziata
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire
71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 10.705
milioni  e  lire  8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974".

  All'articolo 18, il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "All'onere   di   lire   11.000   milioni  derivante  per  l'anno
finanziario  1971 dall'applicazione degli articoli 11-quater, 13 e 15
del presente decreto si provvede con le disponibilita' risultanti per
l'anno medesimo dall'applicazione del precedente articolo 17".

  Dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:

                            Art. 18-bis.

  "Presso  l'ispettorato  generale  per le zone colpite dal terremoto
del  gennaio  1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79,  convertito  con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241,
e' istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.
  L'ufficio  di  cui  al precedente comma provvede al controllo degli
atti emanati dall'ispettorato generale.
  All'ufficio  distaccato  della  Corte  dei  conti  e'  preposto  un
consigliere  della  sezione  di  controllo  per la regione siciliana,
istituita  con  decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato
da  un  primo  referendario,  o referendario in servizio alla data di
conversione  in  legge  del presente decreto-legge, presso la sezione
medesima.
  La  Corte  dei conti provvedera' all'assegnazione del personale per
il funzionamento di detto ufficio.
  L'ufficio  distaccato  iniziera' il suo funzionamento il 30° giorno
successivo   a   quello  della  conversione  in  legge  del  presente
decreto-legge.
  Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  contenute  nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n.
655, in quanto applicabili".

                            Art. 18-ter.

  "I   termini   di  decadenza  previsti  dalle  leggi  per  le  zone
terremotate, per la concessione dei contributi di qualsiasi specie in
favore  di  coloro  che  hanno  subito  danni,  si intendono riferiti
esclusivamente alla presentazione della domanda.
  La relativa documentazione puo' essere presentata successivamente".

                           Art. 18-quater.

  "L'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 4-ter e' posto a
carico  delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 34 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Saint Vincent, addi' 30 luglio 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
PRETI - LAURICELLA -
NATALI - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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