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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione
da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia
espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi
regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate, rispettivamente,
"imbarcazioni da diporto" se di stazza lorda fino alle 50 tonnellate,
e "navi da diporto" se di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate.
E' imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario quella il
cui rapporto tra superficie totale in metri quadrati e potenza del
motore in cavalli e' superiore a 2.
Ai fini della applicazione delle norme del codice della
navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre
leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni
effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore
alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni
altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al
limite di 50 tonnellate.
Per potenza del motore, ai fini previsti dalla presente legge, si
intende la potenza massima di esercizio, come accertata e definita
secondo le norme approvate con decreto del Ministro per la marina
mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile.