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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio
1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
e' determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone
equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a
decorrere dal 1972.