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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge
30 maggio 1970, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Le somme
relative agli stanziamenti di lire 8.000 milioni, 12.000 milioni,
16.000 milioni e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma,
non impegnate negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate
fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente
all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".