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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico,
fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche,
diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme
obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica
per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.