Legge Ordinaria n. 536 del 22/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1971 n. 198)
Norme in materia di avanzamento di ufficiali sottufficiali in particolari situazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica
iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte
ma  non  iscritti  in  quadro,  i quali, rispettivamente, non possono
conseguire  la  promozione  o  essere  ulteriormente valutati perche'
raggiunti   dai  limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal  servizio
permanente  o  perche'  divenuti  permanentemente inabili al servizio
incondizionato  o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore,
in  aggiunta  alle  promozioni  di  cui  alle tabelle numeri 1, 2 e 3
allegate  alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente
a  quello  del  raggiungimento  dei  limiti di eta' o del giudizio di
permanente  inabilita'  e  del  decesso. Nel primo caso gli ufficiali
promossi  sono  collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta'
previsti  per  il grado rivestito prima della promozione; nel secondo
caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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