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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte
ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono
conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche'
raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore,
in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3
allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente
a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di
permanente inabilita' e del decesso. Nel primo caso gli ufficiali
promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta'
previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo
caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'.