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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha
prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti
concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6
settembre per le quantita' detenute alla data del 31 agosto ed entro
il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in
triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di
consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale,
competente per territorio, secondo le modalita' che saranno stabilite
con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in
ettolitri per gli altri prodotti, puo' essere presentata anche
all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che
ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmettera' ai competenti
organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la
rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di
giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.
Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma
del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e
all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta
generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315".