Legge Ordinaria n. 543 del 10/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1971 n. 199)
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha
prodotto  mosti,  mosti  muti,  filtrati  dolci,  mosti  cotti, mosti
concentrati,  vini  e  vini  speciali  deve  ogni  anno,  entro  il 6
settembre  per le quantita' detenute alla data del 31 agosto ed entro
il  29  novembre  per  la  produzione della annata, farne denuncia in
triplice  copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di
consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura
e   delle   foreste   ed  una  all'ispettorato  agrario  provinciale,
competente per territorio, secondo le modalita' che saranno stabilite
con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
  La  denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in
ettolitri  per  gli  altri  prodotti,  puo'  essere  presentata anche
all'ufficio  delle imposte di consumo, competente per territorio, che
ne  rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmettera' ai competenti
organi  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste, secondo la
rispettiva  destinazione,  non  oltre  il  9 settembre la denuncia di
giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.
  Gli  esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma
del  presente  articolo,  all'ufficio  delle  imposte  di  consumo  e
all'istituto  di  vigilanza  del  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste  sono  sostitutivi  di  quelli  previsti ai fini dell'imposta
generale  sull'entrata  dall'articolo  2,  primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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