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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della
guardia di finanza sono stabiliti come segue:
marescialli maggiori............................ n. 1.970
marescialli capi................................ n. 2.128
marescialli ordinari............................ n. 2.124
brigadieri e vicebrigadieri..................... n. 5.728
appuntati, finanzieri e allievi finanzieri...... n. 31.370
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Totale... n. 43.320
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Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli
maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16
della legge 18 gennaio 1952, n. 40 L'organico dei sottufficiali del
ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza resta
confermato in 380 unita' come stabilito dalla legge 29 maggio 1967,
n. 380.