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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio
1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza
che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.
L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a
quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso,
durata superiore ai quattordici anni.