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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1 agosto 1959, n.
703, vengono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso
previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni
singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.
Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere
elevato fino a lire 400 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - ZAGARI
- NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO