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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, collocati a riposo con liquidazione una tantum a norma
della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere
la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura
indicata nell'articolo 2.
Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente
comma puo' essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme
vigenti di riversibilita' per le pensioni degli impiegati civili
dello Stato.