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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico,
ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio
appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23
febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio
1937, n. 1203.
Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto
1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti
l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese
relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del
personale di cui al precedente comma.