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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, e'
sostituito dalla seguente:
"d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla
scuola dell'obbligo vigenti al momento della eta' scolare
dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO