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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione del contributo annuo di lire 100 milioni previsto a
favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare dalla
legge 30 gennaio 1963, n. 105, e' prorogata per il triennio
1970-1972.