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La Camera dei deputati ed il. Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1971 le norme sulla indennita' di
alloggio, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sono estese
alle appartenenti al Corpo di polizia femminile.
L'indennita' di alloggio non spetta alle appartenenti al Corpo di
polizia femminile qualora il coniuge convivente gia' goda della
medesima indennita'.