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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine
(ONAIRC), con sede centrale in Roma, e' ente di diritto pubblico,
retto secondo le norme della presente legge, ed e' sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la
potesta' legislativa nella stessa materia della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.