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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed i profughi provenienti da
altri Paesi africani rimpatriati non anteriormente alla data del 1
gennaio 1956 che esercitavano attivita' agricola nei Paesi di
provenienza, sono considerati coltivatori diretti ai fini della
concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla
legge 26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni e integrazioni.
Tali benefici sono estesi a favore dei connazionali e profughi di
cui al precedente comma anche per l'acquisto delle scorte vive e
morte occorrenti per la conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti
congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I connazionali e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di
precedenza nell'applicazione delle provvidenze previste dalle leggi
surrichiamate, sempreche' presentino la relativa istanza non oltre il
termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
I benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui
al primo comma anche se temporaneamente occupati in attivita' non
agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo
familiare prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26
maggio 1965, n. 590.