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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per lo scopo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
516, esteso al risanamento della gestione a tutto il 31 dicembre
1969, Istituto autonomo per le case popolari della provincia di
Messina e' autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di
lire due miliardi ed ottocento milioni.
I mutui di cui al precedente comma sono concessi da Istituti di
credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o
previdenziali, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio,
dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio, e sono garantiti
dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste
dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.
Per il pagamento degli interessi e' concesso all'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo
trentennale nella misura del 4 per cento.
La spesa relativa, prevista in lire centododici milioni annui,
sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971.
L'annualita' dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23
febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 112 milioni per ciascuno
degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilita' sono
destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del
presente articolo per gli anni anzidetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.