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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961 n. 1778, e' aggiunto il
seguente comma:
"Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di
eta' gli agenti di cambio che alla data del 1 gennaio 1971 abbiano
compiuto il 60° anno di eta'".
All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: -
"di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole: "di cui al
primo comma dell'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO