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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
7.050 milioni.
La maggiore spesa prevista dal precedente comma sara' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.