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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla
composizione e competenza del consiglio di amministrazione e sulle
attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale
risulta modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848,
dalla legge 5 maggio 1961, n. 414, dall'articolo 2 della legge 31
ottobre 1967, n. 1085, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari
di Stato per i trasporti e l'aviazione civile:
a) il direttore generale dell'Azienda;
b) quattro funzionari dell'Azienda;
c) due magistrati del Consiglio di Stato;
d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici;
g) sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti
direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;
h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti
dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti
di professori ordinari o straordinari di universita', che abbiano
dato prove di alta capacita' tecnica e amministrativa in materia di
trasporti;
i) il direttore generale del coordinamento e degli affari
generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
In caso di assenza o impedimento del Ministro del consiglio e'
presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.
Al consiglio e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore
dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in
rappresentanza del Ministero della difesa.
Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un
funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo
superiore, nominato dal Ministro".