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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono
sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11
della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire
540.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313,
e' soppresso.