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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'
sostituita dalla seguente:
"a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo
comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema
tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il
cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari
all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di
pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva
deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a
carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre
1968".