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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429,
concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per
le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la seguente
modificazione:
Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui
al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n.
918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
numero 1089, e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971,
dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si
applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la
data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di
assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che
sono stati licenziati dopo la stessa data".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - TAVIANI -
DONAT-CATTIN - GIOLITTI
- FERRARI AGGRADI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO