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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432,
concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le
disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno
finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle
attivita' di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:
milioni
Art. 2. -Attuazione di iniziative ed interventi
nei settori della ricerca e della sperimenta-
zione........................................ 3.000
Art. 5. - Esecuzione e finanziamento di pro-
grammi di attivita dimostrativa e di assi-
stenza....................................... 2.000
Art. 6. - Assunzione e promozione di iniziative
intese a favorire lo sviluppo della coopera-
zione........................................ 1.000
Art. 7. - Difesa fitosanitaria................. 2.000
Art. 8. - Contributi e concorsi per iniziative
di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli............................ 6.000
Art. 9. - Potenziamento delle strutture coope-
rative di trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli..................... 8.000
Art. 10. - Impianti di interesse pubblico...... 2.000
Art. 11. - Interventi per la concessione di
crediti di conduzione........................ 12.000
Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono
destinati agli interventi a favore di coope-
rative agricole che gestiscono impianti di
conservazione, trasformazione e vendita dei
prodotti agricoli, ivi comprese le stalle so-
ciali.
Art. 12. - Apporto al fondo di cui al capo III
della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo
sviluppo della meccanizzazione agricola...... 12.000
Art. 13. - Apporto al fondo istituito con leg-
ge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo
della zootecnia.............................. 12.000
Art. 14 (primo e secondo comma). - Iniziative
per lo sviluppo ed il miglioramento del pa-
trimonio zootecnico.......................... 3.000
Art. 16.- Contributi in conto capitale per il
miglioramento delle strutture aziendali...... 23.000
Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono
destinati agli interventi di cui ai commi
quarto e quinto del predetto articolo 16.
Art. 17. - Piano di viabilita rurale e di ap-
provvigionamento idrico...................... 13.000
Art. 18. - Costituzione e potenziamento di
aziende silvo-pastorali...................... 3.000
Art. 19. - Sviluppo e potenziamento della elet-
trificazione agricola........................ 8.000
Art. 20. - Completamento e ripristino di opere
pubbliche di bonifica........................ 14.500
Art. 24. - Opere pubbliche di bonifica montana 4.500
Art. 26. - Rimboschimenti nei bacini e nei com-
prensori di bonifica montana................. 3.200
Art. 35. - Applicazione del regolamento comu-
nitario 17/64................................ 27.000
Art. 37. - Spese generali...................... 4.000
Art. 57. - Relazione annuale................... 200".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati
articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per
l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:
milioni
Art. 6 (secondo comma). - Contributi nella spe-
sa per assegni al personale dirigente delle
cooperative agricole, stalle sociali e loro
consorzi..................................... 250
Art. 6 (terzo comma). - Concorso negli interes-
si sui mutui straordinari una tantum a favore
di cooperative che gestiscono impianti di
conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli................ 1.400
Art. 16. - Concorso negli interessi sui mutui
di miglioramento fondiario................... 3.000
Art. 23. - Estinzione passivita consorzi di bo-
nifica....................................... 100
Le disposizioni di cui all'articolo 23
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si ap-
plicano anche alle passivita in essere alla
data del 31 dicembre 1970.
Art. 35. - Concorso negli interessi sui mutui
integrativi per l'applicazione del regolamen-
to comunitario 17/64......................... 3.000".
Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 2-bis.
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di
contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile
al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n.
646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed
integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari
in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di
impianti frutticoli con varieta' e specie piu' rispondenti alle
prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione,
nonche' per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo
criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, di intesa con le regioni.
Art. 2-ter.
Nelle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge
27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle assunte dalle
casse rurali, limitatamente al settore agricolo.
I mutui straordinari una tantum di cui all'articolo 6 terzo comma
della legge 27 ottobre 1966; n. 910; modificato dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere
concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la
trasformazione di passivita' onerose derivanti da finanziamenti
bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso
finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o da
prestiti di soci risultanti in bilancio.
Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per
cento delle predette passivita' purche' alla totale estinzione delle
medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con
versamenti diretti dei soci.
Art. 2-quater.
A carico delle autorizzazioni di spesa relative all'articolo 8
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di
funzionamento: 1) ad enti e societa' comunque costituiti che, nella
gestione di strutture commerciali, assicurino la prestazione di
effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di
associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo,
al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2)
agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico
realizzati ai sensi dello articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n.
910.
I contributi previsti al numero 1) potranno essere concessi entro
il limite massimo di lire 1.000 milioni previa assunzione di formale
impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.
Art. 2-quinquies.
I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle
associazioni di produttori agricoli che svolgano attivita' a favore
dei propri associati.
Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato
articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le
macchine motrici ed operatrici nonche' le attrezzature pertinenti ai
lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di
stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature
riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.
Art. 2-sexies.
Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli
13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse
anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli
allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a
scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.
Art. 2-septies.
I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge
27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la
sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e
relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore
diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.
Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di piu'
aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del
predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, puo' essere
elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei
territori specificati nella norma stessa.
Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per
l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e
fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le
iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di
stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione
artificiale.
Art. 2-octies.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede in via
istituzionale al servizio delle ricerche di mercato in agricoltura
per la raccolta, la elaborazione e la divulgazione adeguata e
sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli
investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed
a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.
Lo svolgimento delle suindicate attivita' puo' essere affidato
all'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e
la valorizzazione della produzione agricola - mediante apposite
convenzioni, previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.
Le convenzioni dovranno stabilire le modalita' relative allo
svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi
dell'IRVAM i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.
Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni straordinarie per
assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione
del suo patrimonio.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1971, determinata in
lire 1.300 milioni, si fara' fronte con le somme previste dal fondo
occorrente alla copertura degli oneri dipendenti dai provvedimenti
legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2-novies.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad
attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne
promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le
qualita' di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie
dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonche' di propaganda
alimentare.
In particolare le attivita' saranno rivolte al conseguimento delle
sottoindicate finalita':
rendere edotti i produttori delle norme di qualita', delle
prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli
orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i
mercati, nonche' della esigenza di un piu' diffuso associazionismo
agricolo;
formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto
il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei
marchi di qualita' e di standards qualitativi, nonche' per orientare
le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che
uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di
acquisto;
ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri
attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle
produzioni italiane.
Per la realizzazione delle predette attivita' il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste potra' avvalersi, con apposite
convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto
per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione
agricola, nonche' degli altri enti, pubblici e privati, specializzati
nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione
dei propri associati.
Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo e'
autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000
milioni.
Art. 2-decies.
Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei
piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, da parte di enti di sviluppo, a norma dell'articolo 49 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani di valorizzazione
agraria, e' autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire
11.000 milioni.
Art. 2-undecies.
Le domande di contributi o concorsi per la realizzazione di
impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per
la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA,
ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che
esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza
tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.
Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il
completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica
montana, nonche' per i piani zonali di cui rispettivamente agli
articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono
adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dal presente
decreto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere
delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.
Art. 2-duodecies.
Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente
decreto valgono, in quanto non contrastanti, i criteri generali
emanati, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967.
Art. 2-terdecies.
Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di
transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale, in
dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma
fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per
la Riforma fondiaria redimibile 5 per cento di cui alla legge 21
ottobre 1950, n. 841, da emettere con l'osservanza delle modalita'
stabilite con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 successivo.
Nello stesso modo si provvede per il versamento all'Ente delta
padano - ente di sviluppo - della somma di lire 1.800 milioni che
devono essere impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione
dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica
dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese,
nonche' per interventi a favore delle residue valli da pesca non
soggette a bonifica, attraverso forme di gestione che l'Ente delta
padano - ente di sviluppo - promuovera' anche in vista
dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione
della azienda valli di Comacchio.
All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste alleghera'
alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione
generale del debito pubblico apposita quietanza di entrata al
bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.
Art. 2-quaterdecies.
La norma di cui all'articolo 15-bis introdotto dalla legge 12
febbraio 1971, n. 8, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, la quale dispone
l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo
di aeromobili dei diritti per l'uso degli aerodromi aperti al
traffico aereo civile di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio
1956, n. 24, e successive modificazioni, va intesa nel senso che si
applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non
facenti parte della Comunita' economica europea.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"All'onere recato dagli articoli 1, 2-bis, 2-novies e 2-decies del
presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il
Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni
poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da
ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il
Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione
della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non
superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le
condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25
ottobre 1968, n. 1089.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente
articolo per l'anno finanziario 1971, sara' fatto fronte mediante
riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"All'onere relativo all'articolo 2 del presente decreta per l'anno
finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con
corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500
milioni, con le disponibilita' risultanti dall'applicazione del comma
seguente.
L'annualita' dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23
febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni dal 1971 al 1975".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 5-bis.
Sono esenti dalle imposte e sovraimposte afferenti al reddito
dominicale, a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore del
presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i
terreni affittati, purche' i proprietari medesimi risultino iscritti
nei ruoli della imposta fondiaria per un reddito dominicale
complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta
complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata
la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.
I redditi derivanti dai terreni concessi in affitto non sono
computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte
sul reddito, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo
comma.
Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare
documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza
dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla
quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11
febbraio 1971, n. 11.
Art. 5-ter.
I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data
posteriore all'entrata in vigore della legge 5 settembre 1964, n.
756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'articolo 14
della stessa legge.
E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del
fondo a seguito della eccepita nullita' del contratto, sempre che il
rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto.
La norma di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13
giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che e' altresi' abrogata la
lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.
Art. 5-quater.
La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti del proprietario
emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente
rimpatriato ovvero nei confronti dell'orfano minore d'eta', che
dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.
La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata
agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del
diciottesimo anno di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - NATALI - GIOLITTI
- FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO