Legge Ordinaria n. 594 del 04/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1971 n. 206)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430,
concernente  provvidenze  creditizie  per favorire nuovi investimenti
nei  settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:
    "Alle  imprese  industriali  che al momento della concessione del
credito  abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di
lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400
milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della
legge   10  agosto  1930,  n.  646,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  puo'  essere  accordata  la garanzia sussidiaria dello
Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo
1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
  La  garanzia  di  cui al comma precedente puo' essere accordata sui
finanziamenti   destinati   alla   costruzione   di   nuovi  impianti
industriali  o  per  il  rinnovo,  la  conversione e l'ampliamento di
impianti  industriali  gia'  esistenti,  a  condizione  che  il nuovo
investimento  non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le
imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10
agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i
400  milioni  di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui
alla legge predetta".

  All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Per  i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi,
di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di
lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".

  L'articolo 8 e' sostituito con il seguente:
    "Il  fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui
all'articolo  3  della  legge  19  dicembre  1956,  n. 1524, potranno
concedere  ad  una  stessa  impresa  artigiana  e' fissato in lire 15
milioni.   Detto  fido  massimo  potra'  essere  elevato  ad  importi
superiori  con  deliberazione  del  Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
  Al  fondo  per  il  concorso  statale nel pagamento degli interessi
sulle  operazioni  di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane,
costituito  presso  la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  25  luglio  1952,  n.  949, e
successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:
   lire 5.500 milioni per l'anno 1971
    " 5.000 " " " 1972
    " 8.500 " " " 1973
    " 11.500 " " " 1974
    " 14.500 " " " 1975
    " 14.500 " " " 1976
    " 14.500 " " " 1977
    " 14.500 " " " 1978
    " 11.500 " " " 1979
    " 8.500 " " " 1980
    " 5.000 " " " 1981".

  All'articolo  11,  primo  comma,  le parole: "lire 14.100 milioni",
sono sostituite con le parole: "lire 16.600 milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI
- PRETI - GIOLITTI -
GAVA - ATTAGUILE -
ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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