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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430,
concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle imprese industriali che al momento della concessione del
credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di
lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400
milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della
legge 10 agosto 1930, n. 646, e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' essere accordata la garanzia sussidiaria dello
Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo
1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
La garanzia di cui al comma precedente puo' essere accordata sui
finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti
industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di
impianti industriali gia' esistenti, a condizione che il nuovo
investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le
imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10
agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i
400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui
alla legge predetta".
All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi,
di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di
lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".
L'articolo 8 e' sostituito con il seguente:
"Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui
all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno
concedere ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 15
milioni. Detto fido massimo potra' essere elevato ad importi
superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai
sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:
lire 5.500 milioni per l'anno 1971
" 5.000 " " " 1972
" 8.500 " " " 1973
" 11.500 " " " 1974
" 14.500 " " " 1975
" 14.500 " " " 1976
" 14.500 " " " 1977
" 14.500 " " " 1978
" 11.500 " " " 1979
" 8.500 " " " 1980
" 5.000 " " " 1981".
All'articolo 11, primo comma, le parole: "lire 14.100 milioni",
sono sostituite con le parole: "lire 16.600 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
- PRETI - GIOLITTI -
GAVA - ATTAGUILE -
ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO