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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi
di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie
(CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1971, per la parte
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, della somma di lire 50 milioni, che sara'
interamente destinata al funzionamento ed alle opere di ordinaria
manutenzione della Casa internazionale dello studente dal Centro
stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.