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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si
applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore
della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati
anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina
nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469,
valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennita'
premio di servizio INADEL.