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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
e' sostituito dal seguente:
"Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la
costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di
associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo,
delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad
assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In
aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a
tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta
spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello
Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di
estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di
preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento
dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno
di competenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1971.
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO