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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale
civile, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
indicato nell'allegata tabella A, e' fissata, a decorrere dal 1
luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.
Tale indennita' e' pensionabile, limitatamente all'importo di lire
15.000 mensili.