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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2,
concernente: "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura
penale", con la seguente modificazione:
I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere
all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari,
alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni,
salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice
puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona
offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero
se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".