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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non
determina l'ineleggibilita' a consigliere comunale.
Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale,
competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune
capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia
proposto contro tale comune e' competente a decidere la commissione
del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune e' competente a decidere la commissione
del capoluogo di provincia piu' vicino.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il
Guardasigilli: COLOMBO