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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di
cui all'articolo 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto
disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito
territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al
fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo
articolo 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa
esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel
pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro
per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai
sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da
appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici
della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni
di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n.
860;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese
artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a
carico delle Regioni".