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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi
dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni
sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al
saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare
a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione
stessa.
Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno
capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi
capitalizzati, avra' inizio al 1 gennaio 1970.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e
prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da
stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per
il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente
articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni.