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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono
partecipare anche gli insegnanti che negli anni dal 1961-62 al
1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di
Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui
funzionamento e' cessato in conseguenza della istituzione, nella
stessa citta', di istituti statali di istruzione artistica del
medesimo tipo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO