Legge Ordinaria n. 8 del 12/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1971 n. 40)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012,
recante  disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati
nei  settori  degli  ortofrutticoli e delle materie grasse di origine
vegetale,  nonche'  modifiche  alle  procedure  di  accertamento e di
riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva
di pressione e di sansa, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  2  del  decreto-legge,  prima  dell'ultimo  comma  e'
inserito il seguente:
  "Gli  enti  di  sviluppo  agricolo  sono  autorizzati  ad estendere
l'assistenza  economico-finanziaria  a  favore delle associazioni dei
produttori  iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni
di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio
delle  regioni  in  cui  operano gli enti, anche se al di fuori delle
zone  di  loro  specifica  competenza  e ricorrendo anche ai benefici
dell'articolo  7  della  legge 27 luglio 1967, numero 622. Qualora la
predetta  assistenza  venga  effettuata  mediante  la  prestazione di
fideiussione,   in   relazione   alle  anticipazioni  eseguite  dalle
associazioni  a  favore  dei  soci, anche usufruendo dei benefici del
presente  articolo,  sara'  applicato l'ultimo comma dell'articolo 11
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.
Fino   al   limite   delle   prestazioni  finanziarie  concesse  alle
associazioni  dei  produttori  per  gli  scopi anzidetti, gli enti di
sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA".
  Dopo  l'articolo  15  del  decreto-legge  e'  aggiunto  il seguente
articolo 15-bis:
  "Sui  prodotti  orticoli  e  ortofrutticoli  esportati  a  mezzo di
aeromobili  non  sono  applicati  i diritti per l'uso degli aerodromi
aperti  al traffico aereo civile, di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni".
  All'articolo  16  del  decreto-legge  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    al  primo  comma le parole: campagna 1970-71, sono sostituite con
le parole: campagna 1970-71 e successive;
    al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
    "Per  le  campagne successive a quella 1970-71, tali disposizioni
sono   emanate  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  delle  norme
comunitarie   che   fissano  le  relative  modalita'  di  concessione
dell'integrazione  o, in mancanza di tali norme, entro il 30 novembre
di ciascun anno".
  All'articolo  18  del  decreto-legge,  le parole: campagna 1970-71,
sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive.
  All'articolo  21  del  decreto-legge,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    alla  fine  del  comma  sono soppresse le seguenti parole: "fermo
restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori
delle  sedi  comunali,  nei  15  giorni  successivi  alle definizioni
provinciali";
  e' aggiunto il seguente comma:
  "Per   le   campagne   successive,   la   determinazione   relativa
all'adozione  delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre
il   quindicesimo   giorno   da  quello  di  scadenza  della  domanda
d'integrazione   quando  il  termine  suddetto  non  e'  diversamente
stabilito dalla CEE".
  All'articolo  22  del  decreto-legge,  al  primo  comma, le parole:
campagna  1970-71,  sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e
successive".
  All'articolo  25  del  decreto-legge,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    al  primo  comma,  concernente  l'articolo 19 del decreto-legge 9
novembre  1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1143, e' soppresso il seguente quarto capoverso:
    "Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal
precedente  comma,  e'  dovuto, oltre all'indennita' di mora prevista
dall'articolo  6  del  decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286,
l'interesse  legale a decorrere dal termine della scadenza della rata
non pagata".
  al  quarto  comma,  concernente  l'articolo  22 del decreto-legge 9
novembre  1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre  1966,  n.  1143,  alla  fine del secondo capoverso, dopo le
parole:  e dell'olio di semi, sono aggiunte le parole: ottenuti negli
stessi stabilimenti;
  dopo  il quarto comma, concernente, l'articolo 22 del decreto-legge
9  novembre  1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge
23 dicembre 1966, n. 1143, sono aggiunte le parole:
  "Dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente articolo 25-bis:
    "E'  concesso  il  rimborso dell'imposta di fabbricazione o della
sovrimposta  di  confine  per  gli oli di oliva, per gli oli di oliva
idrogenati,  per  gli oli acidi di oliva nonche' per gli acidi grassi
di  oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza
continuativa  della  Finanza,  nella  fabbricazione di prodotti per i
quali  non  e'  possibile,  qualora  venissero importati, determinare
mediante  analisi  chimica,  la  quantita' di oli di oliva, di oli di
oliva  idrogenati, di oli acidi di oliva, e di acidi grassi di oli di
oliva  in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta
di confine.
    Le  norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente
saranno determinate dal Ministro per le finanze "".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                              COLOMBO - NATALI - MORO
                                         - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
                                                      - GAVA - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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