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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012,
recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati
nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine
vegetale, nonche' modifiche alle procedure di accertamento e di
riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva
di pressione e di sansa, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 del decreto-legge, prima dell'ultimo comma e'
inserito il seguente:
"Gli enti di sviluppo agricolo sono autorizzati ad estendere
l'assistenza economico-finanziaria a favore delle associazioni dei
produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le operazioni
di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio
delle regioni in cui operano gli enti, anche se al di fuori delle
zone di loro specifica competenza e ricorrendo anche ai benefici
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, numero 622. Qualora la
predetta assistenza venga effettuata mediante la prestazione di
fideiussione, in relazione alle anticipazioni eseguite dalle
associazioni a favore dei soci, anche usufruendo dei benefici del
presente articolo, sara' applicato l'ultimo comma dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.
Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle
associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di
sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA".
Dopo l'articolo 15 del decreto-legge e' aggiunto il seguente
articolo 15-bis:
"Sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di
aeromobili non sono applicati i diritti per l'uso degli aerodromi
aperti al traffico aereo civile, di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni".
All'articolo 16 del decreto-legge sono apportate le seguenti
modificazioni:
al primo comma le parole: campagna 1970-71, sono sostituite con
le parole: campagna 1970-71 e successive;
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Per le campagne successive a quella 1970-71, tali disposizioni
sono emanate entro 15 giorni dalla pubblicazione delle norme
comunitarie che fissano le relative modalita' di concessione
dell'integrazione o, in mancanza di tali norme, entro il 30 novembre
di ciascun anno".
All'articolo 18 del decreto-legge, le parole: campagna 1970-71,
sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive.
All'articolo 21 del decreto-legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
alla fine del comma sono soppresse le seguenti parole: "fermo
restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori
delle sedi comunali, nei 15 giorni successivi alle definizioni
provinciali";
e' aggiunto il seguente comma:
"Per le campagne successive, la determinazione relativa
all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre
il quindicesimo giorno da quello di scadenza della domanda
d'integrazione quando il termine suddetto non e' diversamente
stabilito dalla CEE".
All'articolo 22 del decreto-legge, al primo comma, le parole:
campagna 1970-71, sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e
successive".
All'articolo 25 del decreto-legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al primo comma, concernente l'articolo 19 del decreto-legge 9
novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1143, e' soppresso il seguente quarto capoverso:
"Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal
precedente comma, e' dovuto, oltre all'indennita' di mora prevista
dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286,
l'interesse legale a decorrere dal termine della scadenza della rata
non pagata".
al quarto comma, concernente l'articolo 22 del decreto-legge 9
novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1143, alla fine del secondo capoverso, dopo le
parole: e dell'olio di semi, sono aggiunte le parole: ottenuti negli
stessi stabilimenti;
dopo il quarto comma, concernente, l'articolo 22 del decreto-legge
9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge
23 dicembre 1966, n. 1143, sono aggiunte le parole:
"Dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente articolo 25-bis:
"E' concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della
sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di oliva
idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonche' per gli acidi grassi
di oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto vigilanza
continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti per i
quali non e' possibile, qualora venissero importati, determinare
mediante analisi chimica, la quantita' di oli di oliva, di oli di
oliva idrogenati, di oli acidi di oliva, e di acidi grassi di oli di
oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta
di confine.
Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente
saranno determinate dal Ministro per le finanze "".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - NATALI - MORO
- GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
- GAVA - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE